Condizioni generali contratto del METAL STEEL INDUSTRY s.r.o.
Valido dal: 1.10.2013
I. Formazione e conclusione del contratto
1.1 Il Cliente trasmette ordine per il Fornitore in forma scritta, compresi i mezzi di comunicazione elettronici.
1.2. Ordine per prodotti ricevuti dal fornitore sono vincolanti, salvo se è evidente in accordo con il contenuto della comunicazione che è solo lettera di interesse per il prodotto da realizzare la produzione dei servizi da fornire ai sensi del paragrafo 1.3.of queste condizioni.
1.3. Ordine per i servizi (applicazione per la preparazione di specifiche tecniche e disegni del prodotto) è obbligatoria solo per il servizio, non è necessario che il cliente per l'acquisto di beni da produrre secondo i documenti elaborati.
1.4. Ordine per prodotti di cui al punto 1.2. delle CGC attuale è la proposta di concludere un contratto di vendita di beni, per i servizi d'ordine di cui al paragrafo 1.3. è la proposta di concludere un contratto di servizio.
1.5. Offerta di concludere un contratto è accettato dal fornitore, se dopo la ricezione di ordini:
a) conferma l´accetazione de l'ordine,
b) arriva al cantiere o luogo dell'adempimento,
c) prendere qualsiasi altra azione esplicita o implicita, disposti a eseguire il contratto.
1.6. Modifiche dell'Ordine ed integrazioni agli ordini hanno effetto solo in caso di conferma reciproco tra le parti.
1.7.Offerta presentata con la documentazione elaborata in base al paragrafo 1.3. di questa CGC è considerato come proposta per la conclusione di un contratto vincolante, l'ordine successiva di tali beni è l'accettazione dell'offerta.
II. Oggetto e natura del contratto
2.1. L'oggetto del contratto di vendita di beni è la consegna della merce da parte del fornitore al cliente, compreso l'ordine per la produzione.
2.2 L'oggetto del contratto di servizi è quello di creare disegni tecnici e le specifiche del prodotto, che è la base per ordinare beni, insieme con l'offerta, come previsto nel paragrafo 1.7. delle CGC presente.
2.3. Ambito di applicazione dell'ordine può essere stabilita anche tramite copia della documentazione dal record del cliente o in un record di terzi per servizi forniti.
III. Prezzo e Prezzi e pagamenti
3.1 Il cliente è tenuto a versare al fornitore debitamente e tempestivamente il prezzo concordato o determinato. Per il servizio, i prezzi pubblicati dal fornitore prima fase d'ordine è applicabile. Per la vendita di prezzo di acquisto merci contenute nel catalogo del fornitore in vigore prima del ricevimento dell'ordine è applicabile, per l'offerta, il prezzo di cui l'offerta è vincolante.
3.2. Il prezzo è pagabile a quanto previsto nella fattura, salvo diverso accordo. Data di scadenza della fattura a meno che le parti non decidano diversamente, è di 10 giorni dal ricevimento della fattura in forma scritta o elettronica.
3.3 Il Fornitore il diritto di modificare i prezzi in caso di variazione del prezzo delle materie prime ed energia, il tasso di cambio o di operazioni in valuta rispetto alla valuta fornitore a partire dalla data del contratto alla data di operazione imponibile di oltre il 4%.
IV. Riserva di proprietà (Mantenimento del titolo)
Le beni oggetto del contratto di vendita di beni, rimangono di proprietà del fornitore fino a quando le merci sono pagato per l'intero prezzo di acquisto. La proprietà dei beni passa al Compratore solo previo pagamento del prezzo totale in base alle pertinenti disposizioni della legge applicabile sulla riserva di proprietà.
V. Consegna della merce, la garanzia, la responsabilità per i danni, i rimedi
5.1 Il fornitore si impegna a consegnare la merce in modo corretto e tempestivo, in quantità e la qualità ordinata al luogo designato dagli cliente. Il cliente deve confermare la ricezione della merce. Nel caso in cui vengono consegnate le merci verso la società di spedizioni di trasporto, di comprovata nome client corretto, lo si assume come la consegna di tali beni, senza avviso di ricevimento riserve e fornitore
diritto di addebitare le spese di imballaggio e di trasporto.
5.2. Il fornitore è tenuto a consegnare la merce entro il termine concordato con gli acquirenti. Il fornitore provvederà alla consegna della merce ad almeno entro tre settimane del contratto, salvo diverso accordo in ordine.
5.3. Se il cliente per effettuare il pagamento al fornitore prima della consegna, il termine per la consegna decorrere solo dalla data di accredito del pagamento conto bancario del fornitore.
5.4 In caso di difetti visibili dei prodotti, così come la quantità e il tipo di beni si pone, l'acquirente è tenuto a presentare la garanzia sostiene dopo la ricezione delle merci, se non ci sono altri accordi.
5.5 Applicazione di rimedi prestazioni difetti durante il periodo di garanzia di prescrizione deve essere presentata al fornitore per iscritto o per via elettronica all'indirizzo elettronico concordato. In caso di danni meccanici alle merci che si sono verificati dopo la firma della polizza di consegna, garanzia non copre tali danni meccanici. In caso di danni meccanici ai sensi del presente paragrafo, il cliente prende atto che il diritto al risarcimento del danno solo nei confronti di persone che hanno causato il danno.
5.6. La garanzia non copre i difetti. Con i trasporti, conservazione impropria, deposito di merci, senza confezione originale, uso improprio, installazione non corretta, condizioni, lesioni, installazione o fattori di fuori della sfera del dovere dei fornitori.
5.7. Garanzia termina nel momento in cui il cliente o un terzo procede ad adeguamenti o riparazione della merce, o qualsiasi interferenza per singole parti dei prodotti senza il preventivo consenso scritto del fornitore.
5.8 Il fornitore non è responsabile per i danni causati dalla violazione delle istruzioni per l'installazione, messa in servizio e il funzionamento.
5.9. Post-garanzia servizio è effettuato dallo sponsor, che ha installato il prodotto a terzi.
5.10. Il fornitore fornisce una garanzia per il cliente, nella misura di periodi di garanzia limiti fissati dalla legge in vigore, le garanzie di questa azienda non emette una garanzia.
5.11. L'installazione deve essere effettuata da una persona qualificata e certificata per l'installazione.
5.12. Altri obblighi delle parti in relazione all'esecuzione difetto è regolata dalla legge applicabile alla responsabilità per i difetti, ma cliente è sempre tenuto a dimostrare di aver adottato le misure idonee a prevenire un uso improprio del prodotto o il uso contrario al scopo del prodotto.
VI. Omesso con pagamenti
6.1 In caso di ritardato pagamento (mora debitori) il fornitore ha diritto al somma concordata per inadempimento ai sensi dell'articolo 9:509 (Clausola penale) dei Principi di diritto europeo dei contratti (PECL) concordata quota dell'1% della somma dovuta per ogni giorno di ritardo dovuto nei giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, anche se la denuncia riguarda essere accreditati solo per la domanda principale. Il pagamento non restrittiva né preclude diritto al risarcimento dei danni.
6.2 In caso di ritardo di pagamento concordate con le parti interessi di mora del 0,5% per ogni giorno di ritardo. Interessi contrattuali non sono limitativi né escludente diritto al risarcimento dei danni.
VII. Obbligo di informare
7.1 Il Cliente accetta che nel caso in cui egli stesso o qualsiasi soggetto pertinente per qualsiasi atti revocabili in fraudem creditoris in base alla legge applicabile, stabilisce una azienda come un partner, o partecipare al suo stabilimento come l'agente o il direttore generale, o lui sarà in una borsa di studio della società di un proxy, si impegna lui a notifiche fornitori. Per ogni giorno di violazione di tale obbligo è fornitore ha diritto al somma concordata per inadempimento ai sensi dell'articolo 9:509 dei PECL (Clausola penale) di 1000 euro a settimana di una di tali fallimenti.
7.2 Il Cliente si impegna a notificare fornitore sull'incapacità di pagamento del cliente, nonché lo scioglimento di fallimento, o di liquidazione, entro dieci giorni da quando si è verificato l'evento decisivo, in caso contrario, il fornitore ha diritto al pagamento concordato per inadempimento ai sensi dell'articolo 9:509 dei PECL dell'1% per ogni giorno di ritardo, ma almeno 5000 EUR.
VIII. Obbligazioni Solidale e risoluzione delle controversie multilaterali
8.1 Se un membro del gruppo di imprenditori in base alla legge applicabile, compresi i beni legati imprese e di imprenditori che mostrano una identità di gruppo nell'uso di comuni caratteristiche di spicco nella ragione sociale, inviare l'ordine al Fornitore e poi ordinato merci sono:
a) accettata dagli altri membri del gruppo,
b) accettato da alcuni membri del gruppo nei locali, luogo di lavoro o la sede sociale di un altro membro del gruppo
c) accettato nei locali in funzione comune dei membri più del gruppo,
tale evento è considerato come conferma proprio di debito solidale di cui all' Art. 10:102 PECL.
8.2. Le parti hanno convenuto che l'obbligo solidale di contratto è correttamente accertata e confermata tra il Cliente, i suoi rappresentanti e le persone autorizzate per la gestione aziendale, indipendentemente dal metodo di rappresentazione, se tali persone hanno firmato ordine o consegna.
8.3. Le parti hanno concordato che l'obbligo solidale di contratto è correttamente accertata e confermata tra il Cliente e le persone fisiche o giuridiche che, al momento del contratto o al momento della prestazione, o ritardo, sono in un rapporto con il cliente, o l'organo statutario del Cliente che è rilevante in base al fine di azione revocatoria reciproche tra tali persone, una se tali azioni si è verificato nel frattempo in questione, indipendentemente dal fatto che le altre condizioni per azione revocatoria sono soddisfatte.
8.4. Per le controversie di obbligazioni solidali o controversie multilaterali in relazione ai punti precedenti, l'articolo IX. delle presenti Condizioni generali di contratto.
IX. Progetto di accordo di arbitrato per le controversie con terzi
9.1. Il Cliente con la firma/ l'invio di ordini e di accettare le presenti CGC, allo stesso tempo offre la clausola compromissoria di cui all'art. X a tutte le persone che sono vincolati da un obbligo solidale.
9.2. Il Fornitore con la firma / presentazione di un'offerta con riferimento alla CGC presente, o la conferma d'ordine offre una clausola arbitrale ai sensi dell'art. X a tutte le persone che sono o saranno vincolati da obblighi solidali con il Cliente.
9.3. Le proposte della clausola arbitrale di cui al paragrafo 9.1. e 9.2. è vincolante e irrevocabile, e con l'accettazione di una qualsiasi delle persone solidali obbligati è concluso clausola compromissoria ai sensi dell'art. X.
X. Rizoluzione delle controversie
10,1. Tutte le controversie tra le parti un accordo tra fornitore e cliente o in relazione ad essa, comprese le controversie circa la sua validità, la violazione, l'interpretazione e la revoca, nonché il arbitrability della controversia sarà risolta da un arbitrato da un arbitro unico Mgr. Slavomir Jančok, ACIArb, (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.) secondo il Regolamento della Corte Arbitrale Permanente di JSM.
10.2. La sede dell'arbitrato è Zurigo, la legge dell'arbitrato è diritto svizzero (lex fori), le parti hanno concordato di cui all'art. 192 LDIP per escludere tutti i rimedi contro il lodo arbitrale dinanzi Tribunale federale svizzero, le parti hanno concordato il diritto di chiedere la revisione di un lodo arbitrale da un altro arbitro, che è, nel caso di procedimenti in slovacco e inglese lingua JUDr. Peter Beno (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.) e, nel caso di procedimenti in lingua tedesca Dr. Eugen Salpius, FCIArb (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.).
10.3. Le parti hanno convenuto espressamente che il lodo arbitrale si considera consegnato entro nel luogo concordato, non tener conto in cui è stato firmato, inviato, ricevuto o di ogni altra azione da parte del tribunale arbitrale.
10.4. Parti espressamente prendono idea che per le disposizioni di applicazione dell'accordo bilaterale tra la Svizzera e lo Stato, il quale si chiede l'esecuzione, nel caso di Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Slovacchia, Spagna e Svezia sono applicabili.
10,5. Lingua del procedimento sono i seguenti:
a) slovacca se il Cliente slovacco ha sede in Slovacchia, o ha espressamente dichiarato la conoscenza della lingua slovacca,
b) tedesco e inglese in base alle preferenze del richiedente, se il Cliente ha sede in Austria, Germania e Svizzera,
c) Inglese altrimenti.
XI. Determinazione aggiuntiva e clausola di stabilizzazione
11.1. Se una differenza emerge tra le parti sulla determinazione aggiuntiva dei termini contrattuali di cui all'art. 6:106 PECL differenza è risolto con la terza persona, arbitro concordato all' Articolo X sotto procedendo previsto dal regolamento di Corte Arbitrale Permanente di JSM. Le parti dichiarano espressamente che i termini volutamente lasciati aperti per la determinazione dei termini contrattuali non è una condizione di efficacia del contratto.
11.2. Se una qualsiasi disposizione del presente accordo, secondo CGC saranno dichiarate nulle, o anche una delle parti ha contestato tutti i termini del presente accordo CGC o interessata di offendere i buoni costumi, o pratica commerciale utilizzata, le parti hanno l'obbligo di sostituire tale disposizione con un altro accordo per nella misura legale più vicino al contenuto originale e lo scopo, entro 30 giorni dalla evento decisivo. Se le parti non raggiungono un accordo in tale periodo, ogni parte ha il diritto di richiedere la determinazione del nuovo accordo da terza persona di cui sopra. (Art. 10.1.)
XII. Disposizioni finali
12,1. Presente CGC vincolante a partire dalla data di pubblicazione sul sito web del Fornitore o la pubblicazione di web del CAP JSM a www.aaa-arbitration.org, a partire dalla data della prima pubblicazione.
12.2. Condizioni generali di contratto si applicano nella versione in cui vengono pubblicate sul sito web del Fornitore alla data di invio dell'ordine del Cliente. Le presenti CGC si basano sulla libera volontà di entrambe le parti, e le parti dichiarano che i cambiamenti di disposizioni facoltative di leggi che governavano il rapporto contrattuale non pregiudica la loro validità. Le parti ritengono il contenuto di questi termini per concorde con buoni costumi e nella conformità del principio di non proprium venire contra factum dichiara che in futuro non chiede nullità di queste condizioni con le buone maniere, se non attraverso rimedi previsti nell'articolo XI. delle presenti CG.
12,3. Il Cliente di effettuare un ordine è ipso facto la concessione del Fornitore con il consenso in conformità con la legge slovacca n. 428/2002 Z.z. (Gazzetta uff. slovacca) sulla protezione dei dati personali al trattamento dei propri dati personali indicati in ordine, ai fini della conclusione del contratto in CGC presenti, e le sue prestazioni, compresi i mezzi di comunicazione elettronici. L'autorizzazione è concessa fino al recesso da parte del cliente.
12.4. Le parti hanno espressamente convenuto scelta della legge a tutti i rapporti contrattuali e ha convenuto che i Principi di diritto europeo dei contratti (PECL), applicabile come diritto primario.
12.5. Per domande non contemplati dal PECL, la legge applicabile del paese che ha la più stretta relazione con l'oggetto, tuttavia, una tale legge:
a) nel atti revocabili, leggi dello Stato in cui quel partito fondarono la loro atti revocabili
b) nel caso di compensazione, il diritto dello Stato in cui la sede legale della parte lesa è
c) della validità formale del atti, la legge che impone vincoli meno formali
d) della validità sostanziale del atti la diritto delo Staro, in cui legge e giurisprudenza meno interferenze contro principio della autonomia contrattuale e del principio non venire contra factum proprium
e) nel caso del diritto di penale giudiziaria, la disposizione di cui all' Articolo 7.2.4 UPICC.